Statuto
Lo statuto della fondazione.
Articolo 1
1.1 È costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE CAMMINO FRANCESCANO IN SARDEGNA” – (d’ora in avanti: la Fondazione), quale oggetto giuridico senza scopo di lucro. La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.
1.2 La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2099.
Articolo 2
2.1 La Fondazione ha sede in Laconi (OR), all’ indirizzo risultante dall’alto costitutivo o successivamente stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2.2 Essa potrà istituire delegazione e uffici periferici negli altri Comuni fondatori, nonché in altre località, sia in Italia che all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni di supporto alla Fondazione.
Articolo 3
Articolo 4
- Individuare, valorizzare e promuovere le località della Sardegna partecipanti alla Fondazione (riconosciute nel “Registro dei cammini” e degli “Itinerari dello spirito” nel rispetto di linee guida e/o regolamenti specifici) fortemente connotate da presenza dei francescani, quali siti di rilevante importanza per la storia del Francescanesimo in Sardegna per la presenza delle reliquie del corpo di un Santo, Beato, venerabile, servo di Dio, la fruibilità e la sicurezza dei pellegrini, la tutela della natura ed dell’ambiente, la promozione delle strutture di ricettività turistica;
- Promuovere il valore spirituale-religioso insito nell’offerta turistica del Cammino francescano in Sardegna che presenta, per sua natura, delle specificità che esigono e presuppongono un costante coinvolgimento e confronto diretto tra i Comuni e gli Enti francescani, soci fondatori, “detentori” delle conoscenze e del patrimonio religioso materiale e immateriale che caratterizza il Cammino francescano;
- Identificare e rendere fruibili i luoghi, gli itinerari, pellegrinaggi e/o cammini del “Cammino francescano in Sardegna” dando attuazione agli interventi indispensabili per rendere visitabile e percorribile (a piedi, in bici e/o a cavallo) l’intera offerta espressa dalle singole località partecipanti, realizzare la segnaletica essenziale per avviare le attività di valorizzazione, informazione e promozione, come previsto sin dal documento preliminare del protocollo d’intesa sottoscritto dalle amministrazioni fondatrici;
- Realizzare le opere strutturali per la fruibilità dei principali luoghi della rete al fine di assicurare la percorribilità del Cammino in tutte le sue forme, con l’implementazione della segnaletica, della cartellonistica e delle attività di informazione e di promozione;
- Favorire la visita e la percorribilità dei luoghi, itinerari e cammini, la fruibilità dei beni materiali e/o immateriali espressi dal “Cammino Francescano in Sardegna” con la pubblicazione di guide, mappe e delle tracce GPS relative all’intera offerta turistico culturale- religiosa;
- Stampare e rendere disponibili le “credenziali” quale documento attestante l’avvenuta visita del percorso dei pellegrini, promuovendone il suo corretto utilizzo mediante l’adozione di un apposito disciplinare;
- Acquisire la titolarità e il corretto utilizzo del logo della “Rete del Cammino francescano in Sardegna”, nonché la titolarità del dominio internet e l’implementazione del sito web che saranno conferiti (a titolo gratuito) da parte del Comune di Laconi nel patrimonio della Fondazione in esecuzione dell’accordo di collaborazione stipulato con la Regione Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nel 2020.
- Assicurare la facile e sicura fruibilità dell’offerta espressa dalle singole località della “Rete” con la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi e/o itinerari e della segnaletica, comunicando eventuali criticità ai Comuni interessati, agli Enti e agli organi competenti e alla Regione Autonoma della Sardegna;
- Promuovere programmi e attività di studio e di ricerca rivolte a conoscere e diffondere le caratteristiche e il valore del patrimonio e delle peculiarità storiche, culturali, naturali, paesaggistiche, ambientali, socio-antropologiche e religiose presenti lungo il percorso e nei luoghi della rete, favorendone la conoscenza anche con la messa in opera di apposita cartellonistica nei siti interessati;
- Svolgere attività di promozione dell’economia e di coordinamento della rete rivolte ad implementare il sistema della ricettività, dei servizi e dell’accoglienza per una migliore fruizione dell’offerta espressa del “Cammino Francescano in Sardegna” favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali dell’enogastronomia e dell’artigianato in una logica di turismo lento e sostenibile;
- Favorire e assicurare il collegamento e la collaborazione con gli altri attori del turismo culturale e religioso, luoghi, itinerari e cammini storico-religiosi a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di favorire la partecipazione ai network di settore finalizzati a promuovere la fruizione dei luoghi del “Cammino Francescano in Sardegna”;
- Promuovere e organizzare contatti, iniziative e partenariati con altri operatori dei “luoghi di pellegrinaggio” del Mediterraneo al fine di rafforzare tra i cittadini e le istituzioni la conoscenza delle proprie radici e consolidare la comune identità culturale mediterranea ed europea;
- Curare i rapporti e la predisposizione degli atti necessari per candidare il “Cammino” tra i principali luoghi e/o Itinerari di cultura religiosa in Italia e Europa;
- Ideare, promuovere, realizzare e gestire a livello locale, regionale, nazionale e internazionale programmi, progetti e iniziative di animazione culturale rivolte a favorire la conoscenza e la fruizione dell’intera offerta del “Cammino” al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per la rinascita culturale, sociale ed economica delle comunità locali e dell’area vasta nella quale si sviluppa la rete del “Cammino Francescano in Sardegna”
- Valorizzare e tutelare la specificità e il valore dell’offerta turistica espressa dalle destinazioni di pellegrinaggio interessate e coinvolte dalla rete che si fonda sulla presenza della matrice culturale-religiosa e spirituale francescana.
Articolo 5
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:
- La Fondazione svolge le seguenti attività istituzionali:
- Realizza, promuove, organizza e gestisce interventi finalizzati alla costruzione, implementazione, conservazione e valorizzazione del Cammino Francescano in Sardegna di cui all’art. 3;
- promuove iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione concernenti il patrimonio materiale e immateriale presente nella rete del Cammino Francescano in Sardegna;
- promuovere e realizza eventi, manifestazioni, convegni in genere qualunque iniziativa tendente a valorizzare la cultura e l’identità locale;
- progetta e organizza corsi di formazione, stages, masters, seminari o altre attività formative, e istituisce e concede premi, sovvenzioni e borse di studio, nei settori d’interesse della Fondazione;
- svolge attività editoriale nei settori d’interesse della Fondazione;
- finanzia direttamente gli interventi di cui sopra e reperisce le relative risorse finanziarie di provenienza pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi di sponsorizzazione.
- Per il conseguimento delle proprie finalità di cui al precedente articolo 4, la Fondazione può anche svolgere ogni attività necessaria senza eccezione alcuna e in particolare, a mero titolo esemplificativo:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- richiedere l’accesso a finanziamenti pubblici o privati di competenza regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria in qualunque forma gestiti o comunque posseduti anche in regime di affidamento da parte di altri enti pubblici e/o privati;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo si ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al proseguimento degli scopi statutari;
- promuovere ed organizzare forum, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali e servizi funzionali agli scopi di cui all’art. 4;
- indire, in qualità di stazione appaltante, procedure di evidenza pubblica per l’affidamento a terzi di parte di attività;
- stipulare convenzioni con cooperative sociali, enti di promozione, di cui alla legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento di parte delle attività;
- offrire, a imprese private e ad organismi pubblici, servizi di qualsivoglia natura purché utili o riconducibili agli scopi istituzionali della Fondazione;
- istituire premi e borse di studio, anche in collaborazione con Università e Centri di ricerca;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 6
I membri della Fondazione si dividono in:
- Soci fondatori
- Soci successivi
- Soci partecipanti
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame di libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri, potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia di libri sociali.
Articolo 7
Articolo 8
8.1 Sono Soci Successivi le persone giuridiche pubbliche o private no profit che, rispondendo all’invito dei Soci Fondatori, o previo loro gradimento, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, facciano conferimenti, su base triennale, destinati ad incrementare il fondo patrimoniale e/o il fondo di gestione, nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.
8.2 I soci successivi, nell’ipotesi di cui al comma precedente, possono essere nominati membri con diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.
8.3 Nel caso in cui aderiscano alla Fondazione Soci Successivi, con un conferimento inferiore a quello stabilito, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione, essi assumono la carica di Membro con voto meramente consultivo.
8.4 Per la nomina dei Soci Successivi, spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina a membri di diritto o con voto consultivo. Se il Consiglio di Amministrazione ratifica tale proposta, il Presidente coinvolge l’Assemblea dei Soci la quale ha facoltà di accogliere o respingere la nomina.
Articolo 9
9.1 Sono Soci Partecipanti le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni mobili e immobili con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, su base triennale, dal Consiglio di Amministrazione o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali o lo svolgimento di attività.
9.2 La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
9.3 L’ammissione della Fondazione dei Soci Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
9.4 I Soci Partecipanti possono partecipare all’Assemblea dei Soci Fondatori e acquisiscono la qualifica di osservatori con la possibilità di assumere un ruolo consultivo.
Articolo 10
L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l’esclusione di Soci Fondatori e Successivi e, con la maggioranza semplice, l’esclusione di Soci Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di effettuare prestazioni non patrimoniali.
Nel caso Enit e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo gratuita;
- apertura di procedure di liquidazione;
- allimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
I Soci Fondatori, i Soci Successivi ed i Soci Partecipanti, in ogni momento, possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Socio Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.
Articolo 11
Articolo 12
12.1 Ai fini di consentire ai Soci Fondatori di natura pubblica l’esercizio del controllo analogo, gli stessi delibereranno la costituzione di un Comitato di controllo analogo.
12.2 I Soci Fondatori di natura pubblica esercitano, altresì tale controllo, tramite l’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui all’articolo 18 sulla gestione e sugli atti fondamentali della Fondazione.
12.3 I Comuni ed eventuali altri Enti, quali Soci Fondatori di natura pubblica, esercitano sulla Fondazione il controllo anche attraverso la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
Articolo 13
13.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:
- da un originario fondo di dotazione costituito con il contributo dei Soci Fondatori, così come risulta dall’atto costitutivo della Fondazione e da atti di donazione;
- dalla fruibilità del patrimonio materiale e immateriale apportato gratuitamente dai soci che hanno dato origine all’ideazione e alla progettazione del Cammino Francescano in Sardegna;
- dai conferimenti di eventuali Soci Successivi;
- dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci Partecipanti o da soggetti terzi;
- dagli ulteriori conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.
13.2 Le modalità relative al godimento in uso dei beni immobili eventualmente affidati dai Soci Fondatori, comprese le dotazioni e collezioni, nonché le relative pertinenze, individuate nell’atto costitutivo, sono disciplinate con apposito contratto di servizio. Per eventuali ulteriori affidamenti di beni immobili il godimento in uso sarà disciplinato con apposito integrativo nel contratto di servizio.
13.3 In ogni caso, i beni demaniali che vengano concessi in uso alla Fondazione conservano la loro natura demaniale, non possono in nessun caso mutare di destinazione e di finalità d’uso e restano soggetti alle norme di legge che li riguarda e saranno restituiti ai Soci Fondatori che ne detengono la titolarità, con eventuali addizioni, in caso di estinzione della Fondazione.
Articolo 14
14.1 Il fondo di gestione è costituito da:
- i frutti dell’investimento patrimoniale;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da un contributo versato dai Soci Fondatori in base a quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e espressamente approvato dal Comitato di controllo analogo di cui sopra al precedente Art. 12;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.
14.2 Fanno parte delle risorse disponibili i versamenti conferiti, provenienti dai Soci Successivi o Partecipanti.
14.3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché per il ripiano di eventuali perdite.
Articolo 15
La Fondazione svolge attività senza fini di lucro, e opera secondo i criteri di efficacia e di efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio.
Articolo 16
16.1 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio che deve essere trasmesso al Collegio dei revisori per le osservazioni di propria competenza. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il trenta giugno.
16.3 Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo quanto previsto dall’art. 2423 del codice civile. Deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, la quale deve illustrare le linee programmatiche che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione, la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo alla redditività del patrimonio ed al mantenimento dell’integrità dello stesso. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell’integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. Il regolamento interno della Fondazione determina, sulla base dei principi contenuti nel regolamento emanato dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, le modalità di redazione e le forme di pubblicità del bilancio in conformità con la natura di ente non commerciale della Fondazione, allo scopo di renderne trasparenti aspetti patrimoniali, economici e finanziari della sua attività e di illustrare in modo corretto e dettagliato le forme di investimento del patrimonio per consentirne la verifica dell’efficace perseguimento degli obiettivi di conservazione del valore e dell’adeguata redditività dello stesso. In ogni caso, gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.
Articolo 17
17.1 Sono organi della Fondazione:
- L’Assemblea dei Soci Fondatori;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Presidente Onorario della Fondazione;
- Il Comitato tecnico-scientifico;
- Il Collegio dei revisori dei conti.
17.2 Ogni attività prestata dagli Organi della Fondazione, ad esclusione del Collegio dei Revisori, è da intendersi eseguita a titolo gratuito con la sola esclusione dei rimborsi delle spese sostenute se deliberate, in presenza di disponibilità economiche, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza relativa dei componenti.
17.3 Sono Uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore e la segreteria amministrativa.
17.4 L’organizzazione della Fondazione è conformata al principio della distinzione tra organi con funzione di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
17.5 I requisiti personali per l’assunzione delle cariche da parte dei rappresentanti degli enti pubblici, nonché i regimi di incompatibilità e di decadenza dei componenti degli organi della Fondazione sono identici a quelli vigenti per gli amministratori delle partecipate dagli enti locali.
Articolo 18
18.1 L’Assemblea dei Soci Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
18.2 La veste di membro dell’Assemblea dei Soci Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
18.3 L’Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Comuni e dagli Enti di cui al superiore articolo 7 che abbiano aderito alla Fondazione, e si riunisce presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, almeno ogni tre mesi su richiesta avanzata da cinque Soci Fondatori o su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con tre giorni di preavviso. Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
18.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano. Nell’Assemblea ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto. In ogni caso ogni Socio Fondatore non potrà delegare altro socio. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente.
18.5 L’Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per i seguenti motivi:
- Stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto;
- Approvare le linee di indirizzo delle attività della Fondazione e le sue modifiche;
- Approvare il Regolamento di Funzionamento o le variazioni allo stesso apportate;
- Stabilire i criteri e i requisisti di eventuali aderenti;
- Definire, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e /o norme sulla disciplina dell’ambito territoriale (nuove località) funzionale agli scopi della Fondazione;
- Determinare l’ammontare delle quote di adesione;
- Esprimere parere non vincolante sulla nomina del Presidente;
- Nominare a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, tra i propri componenti, i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Nominare il Revisore dei Conti;
- Approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- Deliberare sull’approvazione delle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla nomina dei liquidatori e loro poteri;
- Deliberare su ogni altra decisione di natura straordinaria devoluta espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea dei Soci Fondatori deve essere convocata almeno una volta all’anno E comunque entro 120 (centoventi) giorni dal termine dell’esercizio annuale, salva la possibilità del maggior termine di 180 (centottanta) giorni dal medesimo, quando lo richiedono particolari esigenze.
18.6 L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli stessi in prima convocazione e a maggioranza semplice in seconda convocazione.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devozione del suo patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Fondatori. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora di intervallo.
18.7 La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere fatta dal Presidente o in caso di comprovata indisponibilità dal Vicepresidente della fondazione; dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione o da 1/3 (un terzo) dei componenti dell’Assemblea dei Soci, ogni qualvolta lo si reputa necessario.
Articolo 19
19.1 Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente e i rappresentanti dei Comuni Fondatori, che devono essere sempre in maggioranza. Esso è così composto da almeno:
- 4 membri in rappresentanza dei Comuni Fondatori;
- 3 membri in rappresentanza dei Soci Fondatori Enti dei Frati;
19.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I sostituti dei membri che per qualsiasi ragione vengano a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato sono nominati per il rimanente periodo del quinquennio, dagli stessi Fondatori che avevano designato i membri uscenti.
19.3 Relativamente ai Consiglieri nominati in rappresentanza dei Comuni aderenti alla Fondazione, e dei Consiglieri nominati in rappresentanza degli Enti francescani aderenti alla Fondazione, costituirà causa di decadenza della carica lo scioglimento del consiglio comunale che ha espresso la nomina del consigliere di amministrazione, mentre per gli enti e francescani costituirà causa di decadenza dalla carica le nuove elezioni nonché nomina dei nuovi superiori maggiori dell’Ente religioso.
19.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Socio Fondatore che ha espresso il membro decaduto deve provvedere tempestivamente alla designazione di altro consigliere, che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
19.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; la convocazione deve contenere un ordine del giorno; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
19.6 L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un’ora di distanza da questa.
19.7 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
19.8 Le riunioni sono presidiate dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.
19.9 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
19.10 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.
Articolo 20
Articolo 21
21.1 Il Consiglio di Amministrazione deve garantire e provvedere con la sua attività alla realizzazione dei compiti e delle finalità della Fondazione ed in particolare è investito di più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluse quelle che per legge o per lo Statuto sono demandate dall’Assemblea dei Soci Fondatori o al Presidente.
21.2 In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
- predisporre annualmente per l’approvazione dell’Assemblea, le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione stessa;
- predisporre per l’approvazione dell’assemblea il bilancio di previsione è il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
- approvare, entro 90 giorni dal suo insediamento, un documento programmatico finanziario triennale, contenente le linee strategiche e le proprietà d’azione della Fondazione;
- approvare, alla medesima scadenza prevista per il bilancio di previsione, il documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell’esercizio successivo;
- determinare le quote annuali dovute ai partecipanti, sostenitori e non, per il successivo esercizio. Tali quote dovranno essere versate entro il mese di febbraio dell’anno solare di riferimento;
- stabilire i criteri per la selezione del personale e procedere eventualmente all’assunzione, assumendo ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- approvare il regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- ratificare le decisioni del Direttore sull’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- approvare i bandi e capitolati di gara;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri o al Direttore;
- istituire l’ufficio, nominare il direttore generale della fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
- nominare e revocare il direttore e i dirigenti dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ai sensi dell’art. 16 del Codice Civile e le propone all’Assemblea per l’approvazione;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devozione del patrimonio della Fondazione ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Codice Civile e la propone all’Assemblea per l’approvazione;
- deliberare sulla nomina dei Soci Successivi e Partecipanti e sui loro conferimenti e proporle all’Assemblea per la approvazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;
- conferire incarichi professionali;
- predisporre eventualmente un proprio regolamento interno;
- attribuire deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare un segretario.
21.3 Il Consiglio di Amministrazione, nomina, al di fuori dei propri componenti, il Tesoriere della Fondazione che eseguirà, nel rispetto degli indirizzi disposti dal Consiglio di Amministrazione, i compiti di natura amministrativa avendo facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
21.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione e ne approva le finalità definendone il programma di lavoro triennale.
21.5 Il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea dei Soci Fondatori, tenendo conto delle linee guida e/o regolamenti in essere della Regione Sardegna, regolamenti e/o norme sulla disciplina dell’ambito territoriale (nuove località) funzionale agli scopi della Fondazione;
21.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre liberamente istituire, suddividendoli per categoria di attività da svolgere, Gruppi di Lavoro, i quali saranno coordinati, nelle loro attività, dal Responsabile del Progetto a sua volta nominato, salvo revoca, di anno in anno dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
21.7 Il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente o su richiesta dell’Assemblea dei Soci Fondatori sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative.
Articolo 22
22.1 Il Presidente della Fondazione presiede la Fondazione e il Consiglio di Amministrazione. È nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
22.2 Il Presidente alla legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per la stipula di convenzione di rilievo nazionale e internazionale.
22.3 Il Presidente ha altresì la rappresentanza legale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
22.4 Il Presidente, inoltre:
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei Soci Fondatori e dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Presidente;
- conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per singoli atti o categorie di atti;
- cura le relazioni con gli altri soci;
- cura le relazioni con gli altri enti pubblici, istituzioni e soggetti privati;
22.5 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 23
23.1 Il Direttore è il responsabile della gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi programmatici del consiglio di Amministrazione. In particolare:
- Elabora le proposte relative ai piani di attività per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione anche eventualmente sentito il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione occupandosi altresì della redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Segretario;
- Sovrintende all’attività tecnico amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza. Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo ed esercizio;
- Gestisce e coordina il personale e stabilisce i criteri e l’organizzazione del lavoro, proponendo al Consiglio di Amministrazione l’applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- Cura gli adempimenti normativi e contrattuali e le relazioni sindacali; adotta, se necessari, i provvedimenti disciplinari;
- Stipula e firma i contratti di lavoro, nei limiti del conto economico preventivo approvato.
23.2 Il Consiglio può delegare al Direttore con apposita delibera le seguenti attribuzioni:
- Stipula dei contratti di appalto di lavoro, servizi e forniture espletati dalla Fondazione;
- Firma della corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- svolgimento di tutte le operazioni a carattere finanziario ed economico, ivi compresa l’apertura e la chiusura di punti correnti bancari;
- Nomina del responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs n. 81 del 2008;
- Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Dlgs. n. 196 del 2003.
23.3 Egli, inoltre, stipula convenzione, su delega del Presidente, come enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
23.4 Il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato Tecnico-Scientifico e coordina i lavori dello stesso.
23.5 Il Direttore, ogni tre mesi, relaziona al Consiglio di Amministrazione circa le attività della Fondazione.
Articolo 24
Articolo 25
25.1 Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo della Fondazione, in ordine ai profili culturali e scientifici della Fondazione.
25.2 È composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, fra personalità di riconosciuto prestigio nel campo del turismo sostenibile e slow, dei cammini e del turismo culturale-religioso, del francescanesimo, dell’escursionismo e dei pellegrinaggi, della storia e della cultura, dell’arte e comunque nei settori di interesse della Fondazione.
25.3 La Presidenza del Comitato tecnico-scientifico è nominata nella figura del Presidente onorario.
25.4 I membri del Comitato non maturano alcun diritto di indennità ovvero eventuale altra forma di emolumento.
Articolo 26
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo:
- Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere adatti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.